Con le disposizioni del 23 giugno 2020 il Vescovo Piero Delbosco ha aggiornato il Decreto generale per la ripresa in sicurezza sanitaria delle celebrazioni liturgiche e sacramentali con il popolo nei luoghi di culto a partire dal 18 maggio 2020 in merito all’uso dei guanti e alle processioni:

l’uso dei guanti di cui agli artt. 18, 26 e 29 è facoltativo, e può essere sostituito da una corretta igiene delle mani: spetta ai legali rappresentanti degli enti a cui appartengono i luoghi di culto stabilire al riguardo una condotta omogenea nelle celebrazioni di propria competenza;

le processioni nel rito delle Esequie e le altre processioni o manifestazioni esterne, di cui agli artt. 30 e 31, sono permesse a giudizio dei legali rappresentanti suddetti, con l’autorizzazione dell’amministrazione secolare competente nel caso si transiti in suolo pubblico, tenendo il distanziamento sanitario interpersonale e raccomandando l’uso della mascherina che copre naso e bocca, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno dell’11 giugno 2020.

Pubblichiamo una serie di domande e risposte utili.

La capienza dei luoghi di culto, di cui all’art. 7 del nostro Decreto, rimane ancora limitata da un tetto massimo?

Con una circolare del 13 maggio 2020, a integrazione del Protocollo tra CEI e Governo italiano del 7 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha precisato che ad una celebrazione in un luogo chiuso non possono partecipare più di 200 persone. Questo tetto sale a 1.000 persone quando si celebra all’aperto. La Prefettura di Cuneo, con lettera del 24 giugno 2020, ha confermato queste limitazioni.

Nelle celebrazioni all’aperto i fedeli possono fare a meno della mascherina?

A norma dell’art. 13 del nostro Decreto, la mascherina che copre naso e bocca deve essere indossata dai fedeli che partecipano ad una celebrazione sempre, anche quando la liturgia si svolga all’aperto: l’assembramento che si crea, pur rispettando la distanza interpersonale di un metro, impone questa precauzione.

Per l’igienizzazione, come si deve intervenire sui banchi trattati con gommalacca o più in generale sui legni trattati con vernici o lacche?

Al riguardo si consiglia di non usare alcool bensì prodotti a base di ammonio quaternario: andando da un qualsiasi ferramenta è possibile trovare prodotti di questo genere. Per l’igienizzazione e il decoro dei luoghi di culto in generale, si raccomanda di leggere con cura la Nota dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto del 12 maggio 2020.

Può essere accolta la richiesta di matrimonio non concordatario da parte di nubendi che già hanno concluso l’istruttoria matrimoniale e ora vorrebbero anticipare un rito civile per godere dei benefici che la legge civile concede rinviando la celebrazione sacramentale solenne a quando sarà superata l’emergenza sanitaria?

La richiesta di matrimonio non concordatario non viene accolta da questo Ordinario del luogo perché è in contraddizione con la dichiarazione fatta dai nubendi, in sede di istruttoria canonica, circa la qualità sacramentale dell’istituto matrimoniale, i cui effetti civili sono importanti ma secondari. Le motivazioni addotte per anticipare un rito civile rispetto al sacramento, e cioè la necessità di posticipare di un anno la celebrazione solenne a causa dell’emergenza sanitaria, assicurandosi però allo stesso tempo alcuni benefici che la legge civile concede ai coniugati, non sono sufficienti per giustificare questa scelta, sotto diversi punti di vista: perché ad oggi la celebrazione sacramentale del matrimonio in chiesa può essere fatta in piena sicurezza anche con 200 invitati, a seconda della capienza del luogo di culto scelto, adottando soltanto le prescrizioni del distanziamento e della mascherina; perché si può benissimo celebrare il matrimonio soltanto con il rito in chiesa, rimandando poi all’anno successivo un ricevimento solenne che oggi potrebbe risultare un po’ limitato; perché i benefici che la legge civile concede ai coniugati non sono così essenziali e irrinunciabili al punto da anteporli ai benefici sacramentali. Se tuttavia i nubendi dovessero scegliere di procedere comunque alla celebrazione civile del matrimonio sappiano che nel momento in cui vorranno di nuovo programmare la celebrazione sacramentale dovranno ripetere l’istruttoria canonica, con la necessità di chiedere in Curia la prescritta licenza dell’Ordinario del luogo.

La proroga della validità dei documenti dell’istruttoria matrimoniale canonica, di cui all’art. 27 del nostro Decreto, si estende anche alle pubblicazioni civili?

La validità delle pubblicazioni civili è regolata dallo Stato, per cui è necessario verificare all’Anagrafe del Comune competente quali sono i nuovi termini per quelle effettuate nel tempo della cosiddetta fase 1 dell’emergenza sanitaria. Nel caso in cui la data delle nozze venisse rimandata oltre tali termini, il parroco che ha svolto l’istruttoria matrimoniale potrà presentare al Comune una nuova richiesta di pubblicazioni civili trascorsi sei mesi dalla scadenza della validità di quelle fatte in precedenza.

I matrimoni possono essere liberamente celebrati all’aperto?

Le celebrazioni all’aperto, o comunque fuori di un luogo di culto, sono consigliate e quindi permesse dall’art. 3 del nostro Decreto soltanto quando il luogo di culto sia troppo piccolo per applicare le norme sanitarie: ad esempio quando una piccola chiesa parrocchiale o una chiesetta rurale non riescono a contenere almeno 30 persone, o nelle circostanze straordinarie in cui si prevede un notevole concorso di popolo. Si tenga presente che all’aperto è più difficile controllare il rispetto delle norme sanitarie, a meno di predisporre il luogo con accessi controllati e sedie distanziate; inoltre la necessità di una buona amplificazione e le variabili meteorologiche richiedono uno sforzo organizzativo importante. Quindi, se per cause di forza maggiore si opterà per la celebrazione all’aperto, questo dovrà avvenire con tutte le precauzioni e con l’aiuto di un efficiente gruppo di collaboratori. Per quanto riguarda la celebrazione dei matrimoni all’aperto, rimane la necessità di chiedere la licenza all’Ordinario del luogo, a norma dell’art. 24 del Decreto generale della CEI sul matrimonio canonico. A questo proposito, il Vicario episcopale per l’Evangelizzazione e i sacramenti, competente per la materia, ha già precisato che tale licenza potrà essere concessa soltanto quando la chiesa parrocchiale del luogo in cui si devono celebrare le nozze non sia nelle condizioni di ospitare celebrazioni con il popolo rispettando il protocollo sanitario prescritto.